(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 47 del 21 novembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                          Principi generali

   1.  Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in
armonia  con  la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto
internazionale,  la  normativa  comunitaria  e  statale,  la  Regione
riconosce   e   concorre   a  tutelare  e  valorizzare  la  minoranza
linguistica  slovena,  come  parte  del  proprio  patrimonio storico,
culturale e umano.
   2.  Con  la  presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle
proprie  competenze,  all'applicazione,  in particolare, dei principi
espressi:
   a) dall'art. 6 della Costituzione;
   b) dall'art. 3 dello Statuto;
   c)  dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata
dall'Assemblea generale delle Nazione Unite il 10 dicembre 1948;
   d)  dalla  Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle  liberta'  fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955,
n.  848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il
4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952);
   e)  dalla  Convenzione-quadro  per  la  protezione delle minoranze
nazionali  del  Consiglio d'Europa, ratificata con la legge 28 agosto
1997,  n. 302 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la
protezione  delle  minoranze  nazionali,  fatta  a  Strasburgo  il 1°
febbraio 1995);
   f)  dallo  Strumento  dell'iniziativa Centro Europea per la tutela
dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il
15 novembre 1994;
   g)  dai  documenti  dell'Organizzazione  per  la  sicurezza  e  la
cooperazione  in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di
tutela delle lingue;
   h)  dalla  Carta  europea  delle  lingue  regionali o minoritarie,
adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992.
   3.   Le  disposizioni  della  presente  legge  integrano  e  danno
attuazione   alla  normativa  statale  in  materia,  come  recata  in
particolare dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di
tutela   delle  minoranze  linguistiche  storiche),  dalla  legge  23
febbraio  2001,  n.  38  (Norme  a tutela della minoranza linguistica
slovena   della   Regione   Friuli-Venezia  Giulia),  e  dal  decreto
legislativo  12  settembre  2002,  n.  223 (Norme di attuazione dello
statuto   speciale   della   Regione  Friuli-Venezia  Giulia  per  il
trasferimento  di  funzioni in materia di tutela della lingua e della
cultura  delle  minoranze  linguistiche  storiche  nella  Regione), e
definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle
minoranze  linguistiche friulana e germanofona, le linee fondamentali
delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversita'
culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.